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defensewoman@alice.it
Abbiamo ideato anche un
Forum chi volesse scriverci lo può fare
chi lo ritiene
opportuno può inviarci anche una foto,
che pubblicheremo insieme
al messaggio su questa pagina.
Risponderà ai Vostri
quesiti direttamente il
Maestro Angelo Tosto
Direttore responsabile dei
Corsi
"Metodo Defense Woman"
Se volete le risposte ai Vostri quesiti
in
anonimato, comunicatelo

Sonia, da Roma ci scrive, Maestro Angelo, potrei veramente
affrontare un uomo dopo il corso, Ti ringrazio saluti.
Risposta:
Ciao Sonia, il corso é stato studiato, a misura donna, Ti garantisco che
funziona, visto che hai aderito ne riparleremo dopo il corso,ciao.
Rita, da Modena ci scrive,
non sò se posso darTi del tu , la
mia curiosità è sapere se veramente esistono delle tecniche, che anche una
donna, con poca forza può mettere in atto su un uomo, grazie ciao.
Risposta:
Chi lo desidera con piacere può darmi del tu, si realmente esistono queste
tecniche, e funzionano su qualsiasi persona, ovviamente bisogna impararle,
ciao.
Sabrina, da Brescia ci scrive, Gentile Maestro ho 37 anni, e nella
mia vita non ho mai visto niente di simile pur frequentando le palestre di
arti marziali, mi riferisco alla Sua dimostrazione del 17 Novembre a
Crema, Lei mi ispira tanta fiducia, sono disposta anche a venire a
Taormina per prendere lezioni, cosa ne pensa? spero di rivederLa presto.
Risposta:
Cara Sabrina, grazie per le Sue parole,
Le dico di attendere qualche mese, se dalle Sue parti mi arriveranno un
numero considerevole di richieste, organizzerò un corso nella Sua
Città, ciao.
Maria da Lodi ci scrive, Egregio Maestro, sono una
Psicologa
, un' assidua frequentatrice di questo Sito Web, intanto complimenti anche
per la Sua forma fisica, vista su foto e video che è sbalorditiva, Lei
pensa che all'età di 39 anni, non avendo mai praticato
discipline da combattimento, crede possa superare brillantemente uno dei
corsi di autodifesa da Lei diretti? grazie aspetto con ansia la Sua
risposta.
Risposta:
Gentile Dottoressa, in tanto Le dico
che Lei come Psicologa sarà avvantaggiata nei corsi, dal punto di vista
mentale, mentre dal punto di vista fisico non si preoccupi, le tecniche da
me inserite nei corsi non richiedono grandi prestazioni fisiche, spero di
risentirLa, Cordiali Saluti.
Melinda, da Saronno ci scrive,
Gentile
Maestro Angelo, Ti scrivo per dirti che voglio frequentare il Corso Metodo Defense Woman,
tra l'altro debbo dirti che mi ha spinto a scriverti mio padre, Lui è un
Colonnello dei Carabinieri da poco in pensione, e visto il lavoro che
faccio cioè l'Avvocato mi ha consigliato Te che conosce indirettamente, e sà anche che sei un appartenente all'Arma dei Carabinieri in congedo, ci
risentiamo per la prenotazione al corso, ciao a presto, complimenti per il
sito.
Risposta:
Cara Melinda , dò ragione a Tuo padre visto il lavoro che fai devi
salvaguardare la Tua incolumità, dal cognome ho capito di chi sei figlia,
cioè di un Valoroso Militare, conosco bene le imprese di Tuo padre, e che
saluto affettuosamente, aspetto i Tuoi dati per la prenotazione.
Katia, da Messina ci scrive,
Signor Maestro Angelo, sono un avvocato
penalista che ha gia subito qualche trauma di aggressione, visitando il
sito mi sono resa conto che ho urgentemente bisogno di imparare a
difendermi, purtroppo non ho fratelli e sono singol, e mi sento
abbandonata a me stessa anche se ancora non ho superato gli anta, voglio
alzare la soglia della mia autostima a riguardo la mia sicurezza, grazie
Maestro Le telefonerò per un appuntamento.
Risposta:
Gentile Avvocato, il corso Metodo Defense Woman,
è nato per rispondere a tutte le Vostre esigenze, Le comunico che già ho
completato con successo un corso dieci giorni fà, frequentato da tante Sue
colleghe e anche da magistrati donne, per ragioni di privacy non posso fare i
nomi, mi ascolti telefoni sono pronto a riceverLa, Cordiali Saluti.
Salvatrice, da Lissone ci scrive,
ciao Maestro Tosto, io e le mie due
amiche siamo interessati al Corso Metodo Defense Woman, da Lei diretto, Le
chiediamo, se tra 20 giorni possiamo, incontrarci visto che siamo in
visita a Palermo, vorremmo alcune delucidazioni , la ringrazio, ciao.
Risposta:
Ciao Salvatrice sono contento che anche le Tue amiche, sono interessate al
corso, sicuramente troveremo il modo di incontrarci,
telefonatemi, ciao.
Roberta, da Perugia ci scrive,
ciao
Maestro La conosco di fama nel mondo
delle arti marziali, grazie a nome e per conto di tutte le donne,
per aver pensato alla nostra incolumità, noi siamo 14 donne interessati al
corso, facciamo parte di un circolo ricreativo dove si gioca al tennis, e
siamo tutte veramente entusiaste, di poterci iscrivere. Visto che siamo un
bel numero già e penso che ne aderiranno altre, potrebbe farci il bel
regalo di programmare un corso a Perugia , grazie buon lavoro.
Risposta:
ciao, Roberta, sono io entusiasta di
poter iniziare un corso nella bella Città di Perugia, Le posso
assicurare che ho tutta l' intenzione di accontentarvi, si faccia
promotrice sentiamoci telefonicamente e troveremo il modo di realizzarlo,
un saluto a Lei ed alle Sue amiche.
Daniela, da Milano ci scrive,
Egregio Shihan, Angelo
Tosto, tramite questo sito sono a conoscenza, del corso femminile di
difesa personale,
io purtroppo da anni giro con le
guardie del corpo, sono interessata solo se il corso lo dirigerà Lei
personalmente, mi può garantire questo?
grazie a risentirci.
Risposta:
Gentilissima Dottoressa Daniela, sono onorato di avere una persona come
Lei sotto la mia guida, le garantisco che il corso lo dirigerò per tutta
la durata io personalmente, nella massima privacy, aspetto un Suo cortese
contatto telefonico, Cordiali Saluti.
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CODICE PENALE
art.52:
( Difesa legittima) Non è punibile
chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di
difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di
un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
art.53: (Uso
legittimo delle armi) Ferme le disposizioni contenute nei due articoli
precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di
adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso
delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto
dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza
all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage,
di naufragio, sovversione, disastro aviatorio, disastro ferroviario,
omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La
stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente
richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge
determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un
altro mezzo di coazione fisica.
art.54: (Stato
di necessità) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di
un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato,
né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo
Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere
giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di
questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato
dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona
minacciata risponde chi l’ ha costretta a commetterlo.
art.55:
(Eccesso colposo) Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli
articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti
dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si
applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è
preveduto dalla legge come delitto colposo.
art.56:
(Delitto tentato) Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a
commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si
compie o l’evento non si verifica (c.p.49 n.2). Il colpevole di delitto
tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se
dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la
reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo
e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un
terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione,
soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi
costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce
l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita
da un terzo alla metà.
art.62:
(Circostanze attenuanti comuni) Attenuano il reato, quando non ne sono
elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le
circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi di particolare valore
morale o sociale;
2) l’avere reagito in stato di ira, determinato
da un fatto ingiusto altrui;
3) l’avere agito per suggestione di una folla in
tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla
legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore
abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per
tendenza (c.p.108);
4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o
che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal
reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti
determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere
comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento
dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l’essere concorso a determinare l’evento,
insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della
persona offesa;
6) l’avere, prima del giudizio (492 c.p.p.),
riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando
sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e
fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato.
art.62-bis:
(Attenuanti generiche) Il giudice, indipendentemente dalle circostanze
prevedute nell’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze
diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della
pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di
questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con
una o più delle circostanze indicate nel predetto
art. 62. 581:
(Percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia
nel corpo o nella mente (582), è punito, a querela della persona offesa
(c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a
lire seicentomila (€ 309,87) (c.p.587 n.4) . Tale disposizione non si
applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o
come circostanza aggravante di un altro reato.
art.582:
(Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale,
dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la
reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585).
Se la malattia ha una durata non superiore ai
venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste
negli art. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e
nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126)
della persona offesa.
583:
(Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la
reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in
pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità
di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta
giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente
di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una persona incinta e
dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica
la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente
insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che
renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della
favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente
del viso.
5) l’aborto della persona offesa (545, 585, 587)
.
art.584:
(Omicidio preterintenzionale) Chiunque, con atti diretti a commettere uno
dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è
punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).
(Circostanze aggravanti) Nei casi preveduti dagli art. 582, 583 e 584, la
pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle
circostanze aggravanti prevedute dall’art. 576; ed è aumentata fino a un
terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art.
577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per armi
s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui
destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei
quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza
giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e
i gas asfissianti o accecanti. 586: (Morte o lesioni come conseguenza di
altro delitto) Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43)
deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione
di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83, ma le pene
stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, art.289-bis, 571 n.2,
572 n.2, 584, 588, 591-3, 592-2, 593 n.3, 630 n.2). 587: (Omicidio e
lesione personale a causa di onore) Questo articolo è stato abrogato
dall’art. 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442, recante abrogazione della
rilevanza penale della causa d’onore. 588: (Rissa) Chiunque partecipa a
una rissa è punito con la multa fino lire seicentomila (€ 309,87). Se
nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p. 582),
la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della
reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la
uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e
in conseguenza di essa.
589: (Omicidio colposo)
Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con
la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della
reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero
di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone , si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni
dodici. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per
colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione
fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87). Se la
lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima (583 n.2),
della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a
quattro milioni. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi
con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o
di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire
quattrocentottantamila a un milione e duecentomila (€ 619,75), e la pena
per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della
multa da lire un milione e duecentomila (€ 619,75) a lire due milioni e
quattrocentomila (€ 1239,5). Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84)
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle
violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione
non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126)
della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale.
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