Home Page

Corso Antiaggressione

CLICCA I VIDEO DI SHIHAN ANGELO TOSTO

Per informazioni, rivolgersi alla Segretaria responsabile dei corsi

 Dr. Alessandra  Desantis

E-Mail: karatedotosto@tiscali.it EL. 345 3010853

Il Corso ANTI-STUPRO femminile
ANTI-AGGRESSIONI vigilantes
ANTI-AGGRESSIONI ronde

è  patrocinato dall'A.I.K.T.G.Sotto Codice Penale

 

 

 

 

 

CORSO DI 1° 2° 3° LIVELLO

"Defense Woman"

 

 

 

        Il corso è stato  ideato è programmato per la difesa delle donne, questo corso composto da un totale di 30 ore di lezioni programmate, vuole indirizzare le donne verso una difesa di primo intervento, contro stupro, tentata violenza, scippo, sicurezza femminile in modo globale.

 

   Ogni aspetto viene preso in seria considerazione, non limitandosi solo all'insegnamento di tecniche fisiche. I corsi di Antiaggressione femminile Metodo Defense Woman, sono rivolti a donne di qualsiasi età, non sono corsi di fitness né di preparazione atletica.

 

    Il lavoro fisico è stato studiato per poter essere affrontato senza difficoltà da chiunque, indipendentemente dall' età, grado di allenamento, struttura fisica. il corso in Sicilia e poi  nelle altre regioni sarà proposto alle Università, presso le Facoltà di Scienze Motorie che aderiranno all' iniziativa. Chi vuole può partecipare al corso direttamente presso l' Accademia  A.I.K.T.G. di Taormina.

 

 

 

Gli interessati possono chiedere informazioni

o prenotarsi presso la Segreteria A.I.K.T.G.

 

 

 

 

Forum

e-mail - defensewoman@alice.it

 

 

 

Abbiamo ideato anche un Forum chi volesse scriverci lo può fare

 chi lo ritiene opportuno può inviarci anche una foto,

che pubblicheremo insieme al messaggio su questa pagina.

 

Risponderà ai Vostri quesiti direttamente il

Maestro Angelo Tosto

Direttore responsabile dei Corsi

"Metodo Defense Woman"

 

Se volete le risposte ai Vostri quesiti in

anonimato, comunicatelo

 

 

 

 

Sonia, da Roma ci scrive, Maestro Angelo, potrei veramente affrontare un uomo dopo il corso, Ti ringrazio saluti.

 

Risposta: Ciao Sonia, il corso é stato studiato, a misura donna, Ti garantisco che funziona, visto che hai aderito ne riparleremo dopo il corso,ciao.

 

 

 

Rita, da Modena ci scrive, non sò se posso darTi del tu , la mia curiosità è sapere se veramente esistono delle tecniche, che anche una donna, con poca forza può mettere in atto su un uomo, grazie ciao.

 

Risposta: Chi lo desidera con piacere può darmi del tu, si realmente esistono queste tecniche, e funzionano su qualsiasi persona, ovviamente bisogna impararle, ciao.

 

 

 

Sabrina, da Brescia ci scrive, Gentile Maestro ho 37 anni, e nella mia vita non ho mai visto niente di simile pur frequentando le palestre di arti marziali, mi riferisco alla Sua dimostrazione del 17 Novembre a Crema, Lei mi ispira tanta fiducia,  sono disposta anche a venire a Taormina per prendere lezioni, cosa ne pensa? spero di rivederLa presto.

 

Risposta:  Cara Sabrina, grazie per le Sue parole, Le dico di attendere qualche mese, se dalle Sue parti mi arriveranno un numero considerevole di  richieste, organizzerò un corso nella Sua Città, ciao.

 

 

 

Maria da Lodi ci scrive, Egregio Maestro, sono una Psicologa , un' assidua frequentatrice di questo Sito Web, intanto complimenti anche per la Sua forma fisica, vista su foto e video che è sbalorditiva, Lei pensa che all'età di 39 anni,  non avendo  mai praticato discipline da combattimento, crede possa superare brillantemente uno dei corsi di autodifesa da Lei diretti? grazie aspetto con ansia la Sua risposta.

 

Risposta: Gentile Dottoressa, in tanto Le dico che Lei come Psicologa sarà avvantaggiata nei corsi, dal punto di vista mentale, mentre dal punto di vista fisico non si preoccupi, le tecniche da me inserite nei corsi non richiedono grandi prestazioni fisiche, spero di risentirLa, Cordiali Saluti.

 

 

 

Melinda, da Saronno ci scrive, Gentile Maestro Angelo, Ti scrivo per dirti che voglio frequentare il Corso Metodo  Defense Woman, tra l'altro debbo dirti che mi ha spinto a scriverti mio padre, Lui è un Colonnello dei Carabinieri da poco in pensione, e visto il lavoro che faccio cioè l'Avvocato mi ha consigliato Te che conosce indirettamente, e sà anche che sei un appartenente all'Arma dei Carabinieri in congedo, ci risentiamo per la prenotazione al corso, ciao a presto, complimenti per il sito.

 

Risposta: Cara Melinda , dò ragione a Tuo padre visto il lavoro che fai devi salvaguardare la Tua incolumità, dal cognome ho capito di chi sei figlia, cioè di un Valoroso Militare, conosco bene le imprese di Tuo padre, e che saluto affettuosamente, aspetto i Tuoi dati per la prenotazione.

 

 

 

Katia, da Messina ci scrive, Signor Maestro Angelo, sono un avvocato penalista che ha gia subito qualche trauma di aggressione, visitando il sito mi sono resa conto che ho urgentemente bisogno di imparare a difendermi, purtroppo non ho fratelli e sono singol, e mi sento abbandonata a me stessa anche se ancora non ho superato gli anta, voglio alzare la soglia della mia autostima a riguardo la mia sicurezza, grazie Maestro Le telefonerò per un appuntamento.

Risposta: Gentile Avvocato, il corso Metodo Defense Woman, è nato per rispondere a tutte le Vostre esigenze, Le comunico che già  ho completato con successo un corso dieci giorni fà, frequentato da tante Sue colleghe e anche da magistrati donne, per ragioni di privacy non posso fare i nomi, mi ascolti telefoni sono pronto a riceverLa, Cordiali Saluti.

 

 

Salvatrice, da Lissone ci scrive, ciao Maestro Tosto, io e le mie due amiche siamo interessati al Corso Metodo Defense Woman, da Lei diretto, Le chiediamo, se tra 20 giorni possiamo, incontrarci visto che siamo in visita a Palermo, vorremmo alcune delucidazioni , la ringrazio, ciao.

 

Risposta: Ciao Salvatrice sono contento che anche le Tue amiche, sono interessate al corso, sicuramente troveremo il modo di incontrarci,

telefonatemi, ciao.

 

 

 

Roberta, da Perugia ci scrive, ciao Maestro La conosco di fama nel mondo delle arti marziali, grazie a nome e per conto di tutte le donne, per aver pensato alla nostra incolumità, noi siamo 14 donne interessati al corso, facciamo parte di un circolo ricreativo dove si gioca al tennis, e siamo tutte veramente entusiaste, di poterci iscrivere. Visto che siamo un bel numero già e penso che ne aderiranno altre, potrebbe farci il bel regalo di programmare un corso a Perugia , grazie buon lavoro.

 

Risposta: ciao, Roberta, sono io entusiasta di poter iniziare un corso nella bella Città di Perugia, Le  posso assicurare che ho tutta l' intenzione di accontentarvi, si faccia promotrice sentiamoci telefonicamente e troveremo il modo di realizzarlo, un saluto a Lei ed alle Sue amiche.

 

 

 

Daniela, da Milano ci scrive, Egregio  Shihan, Angelo Tosto, tramite questo sito sono a conoscenza, del corso femminile di difesa personale,

io purtroppo da anni giro con le guardie del corpo, sono interessata solo se il corso lo dirigerà Lei personalmente, mi può garantire questo?

grazie a risentirci.

 

Risposta: Gentilissima Dottoressa Daniela, sono onorato di avere una persona come Lei sotto la mia guida, le garantisco che il corso lo dirigerò per tutta la durata io personalmente, nella massima privacy, aspetto un Suo cortese contatto telefonico, Cordiali Saluti.

 

____________________________________________________________________

 

CODICE PENALE
 


art.52: ( Difesa legittima) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.
art.53: (Uso legittimo delle armi) Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non e punibile il pubblico ufficiale (c.p.357) che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sovversione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.
art.54: (Stato di necessità) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ ha costretta a commetterlo.
art.55: (Eccesso colposo) Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.
art.56: (Delitto tentato) Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica (c.p.49 n.2). Il colpevole di delitto tentato è punito: (con la reclusione da ventiquattro a trenta anni se dalla legge è stabilita per il delitto la pena di morte) ; con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita è l’ergastolo e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé un reato diverso. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.
art.62: (Circostanze attenuanti comuni) Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali (15, 68), le circostanze seguenti:
1) l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
2) l’avere reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;
3) l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale (c.p.102-104) o professionale (c.p.105), o delinquente per tendenza (c.p.108);
4) l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
5) l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;
6) l’avere, prima del giudizio (492 c.p.p.), riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.
art.62-bis: (Attenuanti generiche) Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’art. 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini della applicazione di questo Capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto
art. 62. 581: (Percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (582), è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87) (c.p.587 n.4) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.
art.582: (Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585).
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli art. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa.
583: (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una persona incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
5) l’aborto della persona offesa (545, 585, 587) .
art.584: (Omicidio preterintenzionale) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586). (Circostanze aggravanti) Nei casi preveduti dagli art. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall’art. 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Agli effetti della legge penale, per armi s’intendono:
1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;
2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti. 586: (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto) Quando da un fatto preveduto come delitto doloso (c.p.43) deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell’art. 83, ma le pene stabilite negli art. 589 e 590 sono aumentate (c.p.64, art.289-bis, 571 n.2, 572 n.2, 584, 588, 591-3, 592-2, 593 n.3, 630 n.2). 587: (Omicidio e lesione personale a causa di onore) Questo articolo è stato abrogato dall’art. 1 della legge 5 agosto 1981 n. 442, recante abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore. 588: (Rissa) Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino lire seicentomila (€ 309,87). Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale (c.p. 582), la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.
589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87). Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire quattrocentomila a due milioni; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire un milione a quattro milioni. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a un milione e duecentomila (€ 619,75), e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire un milione e duecentomila (€ 619,75) a lire due milioni e quattrocentomila (€ 1239,5). Nel caso di lesioni di più persone (c.p.84) si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.